Le aziende private possono essere distinte in:
- individuali, se hanno per soggetto giuridico una singola persona fisica;
- collettive, se hanno per soggetto giuridico una pluralità di persone fisiche o una persona giuridica.
Sono imprese collettive le società, nelle quali si hanno più soci che conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica (Titolo V Cod. Civ., artt. 2247 e seg.).
Il nostro ordinamento giuridico prevede due forme di società:
- Società di persone
- Società di capitali
Società di persone
Le società di persone mostrano le seguenti caratteristiche:
- sono prive di personalità giuridica;
- non vi sono organi della società;
- per le obbligazioni sociali sussiste la responsabilità
- personale,
- solidale (il creditore della società può, a sua scelta, rivolgersi ad uno qualsiasi dei soci illimitatamente responsabili e pretendere anche da lui solo l’adempimento dell’intera obbligazione)
- Illimitata (oltre alla società, anche il socio risponde per le obbligazioni della società, dei debiti della società; risponde con tutto il suo patrimonio, con tutti i suoi beni, presenti e futuri )
Dal codice civile, sono considerate società di persone le seguenti:
- la società semplice (sigla S.s.), disciplinate dagli artt. 2251-2290 Cod. Civ.
- La società in nome collettivo (sigla S.n.c.), disciplinate dagli artt. 2291-2312 Cod. Civ.
- La società in accomandita semplice (sigla S.a.s.), disciplinate dagli artt. 2313-2324 Cod. Civ.
Società di capitali
Le società di capitali, invece, evidenziano le seguenti peculiarità:
- sono provviste di personalità giuridica;
- agiscono a mezzo dei propri organi (deliberativi, di gestione e di controllo);
- rispondono delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio (piena autonomia patrimoniale): quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali.
Il socio ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).
Sono società di capitali:
- la società per azioni (sigla S.p.a.), disciplinata dagli artt. 2325-2451 Cod. Civ.;
- La società in accomandita per azioni (sigla S.a.p.a.), disciplinata dagli artt. 2452-2461 Cod. Civ.;
- la società a responsabilità limitata (sigla S.r.l.), disciplinata dagli artt. 2462-2483 Cod. Civ.;
- La società a responsabilità limitata semplificata S.r.l.s.), disciplinata dagli artt. 2462-2483 Cod. Civ., in particolare il 2463-bis.